Perizie estimative
Le perizie estimative, che di solito riguardano un compendio immobiliare o un immobile, sono elaborati che si compongono di immagini, grafici e testi articolati che hanno lo scopo di rappresentare i beni stimati e descriverli in modo esaustivo e completo, allo scopo di valutare la loro natura dal punto di vista commerciale ed economico. Le perizie estimative includono sia le caratteristiche estrinseche che le caratteristiche intrinseche dei beni immobili: i materiali con cui sono realizzati, la presenza di certificati di abitabilità o di agibilità, gli estremi di identificazione catastale, l'ubicazione, la disponibilità di servizi pubblici nelle aree adiacenti, la qualità delle rifiniture, l'età di realizzazione, i valori termici, il carico di resistenza, e così via. Le perizie estimative, inoltre, devono specificare quali sono il criterio di stima e il metodo di stima che sono stati adoperati.
Nell’ordinamento italiano la perizia, stragiudiziale o extragiudiziale, è l’analisi tecnica di una particolare situazione ed è redatta da un Perito, ossia da un esperto in una determinata disciplina non giuridica (quale può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, un medico, etc.).
La perizia può essere richiesta per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno –ossia l’attribuzione agli stessi di un valore economico– oppure la definizione dei confini tra due terreni) o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme, l’autenticità di un’opera d’arte, etc.).
Cos’è una Perizia La perizia è sostanzialmente una relazione tecnica redatta per esporre a terzi (tra cui eventualmente un Giudice o più semplicemente un avvocato o altre istituzioni), dal punto di vista tecnico le motivazioni del contendere, la dinamica e l’andamento dei fatti rilevanti, i danni eventualmente subiti con tanto di stima, le motivazioni dell’agire, vale a dire tutto quello per cui si può essere in disaccordo con la controparte.
Il Tecnico che redige la perizia deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, egli deve, preferibilmente, avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica quali giudici o avvocati.
Possono essere richieste perizie in qualunque campo della scienza, della tecnica dell’economia e di ogni altra attività umana; dunque, ogni perizia rappresenta un caso specifico.
I diversi tipi di perizie, giurate o meno, che si possono avere sono: di stima, di beni e mezzi, immobiliare, su terreni, sulle Aziende e Società, contabile, medico legale, psicologica.
Inoltre, secondo chi la redige, si può avere una perizia redatta dal:
- Consulente Tecnico (CT)
- Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
- Consulente Tecnico di Parte (CTP)
- Tecnico periziatore (Perito),
e, secondo la formalità di sottoscrizione, si può avere una perizia:
- semplice;
- asseverata;
- giurata.
Come si distinguono le perizie Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione terminologica, ma anche sostanziale, fra perizia asseverata e perizia giurata; ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale. Non di rado, purtroppo, egli, evidentemente poco attento al principio di economicità del linguaggio giuridico, utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso Istituto. La conseguenza è che, pur interpretando tale diversità terminologica come uno sdoppiamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consista la perizia asseverata e in cosa la perizia giurata, in quanto il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati. Molti sono coloro che disquisiscono circa la differenza fra un tipo e l’altro ma, in realtà, la differenza sussiste ed è sostanziale.
1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico...).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.
In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione che essa è redatta “sotto la propria personale responsabilità”) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”).
È assodato, invece, che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata (perizia asseverata con giuramento). Tale asserzione trova anche conferma nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, del 28 aprile 2008, n° 450.
In tale sentenza, infatti, il T.A.R. abruzzese ha ritenuto che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata, evidenziando che il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale.
Chi è competente per asseverare con giuramento una perizia
Il potere di “ricevere” il giuramento spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i Cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
Ciò trova conferma nella nota n° 1622/99/U del 16 giugno 1999 del Ministro di Grazia e Giustizia, Affari civili.
Come si assevera una Perizia Il Perito che intende chiedere l’asseverazione a giuramento della propria perizia deve presentarsi davanti al Cancelliere (o del Giudice di pace o di un Notaio) munito di un documento di identità e dei fogli della perizia con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro. I fogli devono essere timbrati e firmati dal Perito, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto.
Alla perizia deve essere allegato, in ultima pagina, ma prima degli allegati, il Verbale di giuramento, firmato dal Perito dopo avere ripetuto la prescritta formula.
Dal punto di vista fiscale, sulla perizia è necessario apporre opportuni valori bollati , come pure per gli allegati (per ciascun disegno, fotografia, elenco, computo metrico, calcoli, etc.)
Quale valore ha una perizia asseverata con giuramento?
Il principale problema connesso alla perizia giurata riguarda il valore giuridico che le deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui venga introdotta in un processo instauratosi successivamente alla sua redazione. La Cassazione, in diverse pronunce (ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2002, n° 1902), ha statuito che la “perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il Giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse”.
La perizia asseverata con giuramento ha, dunque, un’efficacia debole, in considerazione sia del principio dell’onere della prova, sia del principio del contraddittorio, poiché tali perizie nascono fuori dal processo senza che i terzi abbiano la possibilità di interloquire a riguardo e al di fuori della supervisione del giudice. Quindi, come avviene per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal terzo, cioè per la dichiarazione resa e sottoscritta da un terzo attestante stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, il Giudice può riconoscere alla perizia asseverata valore di indizio liberamente valutabile.
Quali conseguenze per un falso giuramento?
La falsa attestazione giurata configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale . Il delitto previsto in detto articolo si configura in quanto l’art. 5 del R.D. n° 1366/22 attribuisce all’atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato al Cancelliere del tribunale, o ad un Giudice di Pace, che ricopre la funzione di pubblico ufficiale.
Il falso ideologico è imputabile solo a titolo di dolo. Più precisamente, il dolo è rappresentato dalla volontà cosciente e non costretta di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; è escluso, perciò, che la falsità sia dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta del perito.
Ancorché il Perito a volte giuri “solamente” di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli ”, indirettamente egli giura anche sulla veridicità dei fatti contenuti nella perizia che chiede di asseverare con giuramento. Infatti, il sol fatto che un perito rediga una perizia, implica che egli sia dotato di competenze tecniche e conoscenze specifiche nella materia trattata; è ragionevole, perciò, pretendere che il contenuto del documento redatto sia necessariamente ed obbligatoriamente anche veritiero.
Poiché la tutela del falso concerne l’attestazione per sé stessa, e quindi la pubblica fede che si può riporre nel documento, il reato ex art. 483 c.p. si compie anche nel caso in cui la perizia non venga utilizzata, ciò in considerazione della funzione rappresentativa ad essa riconosciuta dalla legge.
Conclusioni Ultimamente si assiste ad un aumento delle azioni di “responsabilità professionale” (in tutti i campi); ciò è dovuto ad una serie di concause, di natura soprattutto sociale e culturale. Una, fra le tante, può essere individuata nel sempre crescente numero di professionisti che operano in specialità fra loro anche assai eterogenee, circostanza che, inevitabilmente, porta con sé la “disomogenea validità del prodotto professionale”. Il fenomeno viene poi potenziato anche dal venire meno dell’assioma dell’inviolabilità dell’opera svolta dal professionista, fatto, questo, dovuto alla riduzione del divario culturale tra professionista e cliente. È utile precisare, infine, che quella del professionista è una obbligazione di mezzo e non di risultato. Infatti, quella che fa capo al professionista è una fattispecie di responsabilità di natura contrattuale in cui l’obbligazione risarcitoria a carico del prestatore d’opera intellettuale scaturisce da una sua inadempienza all’incarico o mandato professionale “in termini di inosservanza della diligenza media richiesta dalla natura dell’attività esercitata”; inosservanza che si risolve nella colpa anche lieve. Nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.